Dal 19 giugno 2026 entra in vigore una modifica molto concreta per chi conclude contratti a distanza tramite sito web o piattaforma digitale con i consumatori: il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo introduce l’obbligo di integrare una vera e propria funzione di recesso online.
Non si tratta di un aggiornamento solo legale, ma di un cambiamento tecnico che incide direttamente su:
- E-commerce;
- piattaforme di corsi online;
- servizi digitali;
- abbonamenti;
- SaaS rivolti a consumatori.
Vediamo cosa prevede la norma e quali sono le implicazioni operative.
1. Non basta più l’e-mail: serve una funzione dedicata
Per i contratti conclusi mediante un’interfaccia online, il professionista deve consentire al consumatore di recedere anche tramite una funzione digitale integrata nel sito.
Quindi, oltre alla modalità classica mediante invio di una e-mail o mediante la compilazione di un modulo messo a disposizione del consumatore, occorre aggiungere una funzionalità di natura tecnica, cioè un pulsante ben visibile per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso.
Non è più sufficiente:
- indicare solo un indirizzo e-mail;
- mettere a disposizione del consumatore un modulo PDF;
- invitare a scrivere una PEC.
Deve esserci ANCHE un meccanismo strutturato che consenta l’invio diretto della dichiarazione di recesso.
2. Il “pulsante di recesso” deve essere chiaro e visibile
La funzione deve essere indicata con la dicitura: “recedere dal contratto qui” oppure con un’espressione equivalente altrettanto inequivocabile.
Inoltre deve essere:
- ben visibile nell’interfaccia;
- facilmente accessibile;
- disponibile in modo continuativo per tutto il periodo in cui il recesso può essere esercitato (generalmente 14 giorni).
Non sono ammessi percorsi nascosti, link poco evidenti o procedure eccessivamente complesse.
Quindi questa speciale funzione deve comparire nell’area personale dell’acquirente solo temporaneamente, finché il termine per il diritto di recesso è spirato.
3. Quali dati deve raccogliere il sistema?
La procedura deve consentire al consumatore di fornire o confermare facilmente:
- il proprio nome;
- le informazioni che identificano il contratto;
- Il mezzo elettronico tramite il quale riceverà la conferma del recesso.
Si tratta quindi di un flusso strutturato, non di una semplice casella di testo libera.
La norma prevede anche un secondo step.
4. Obbligatorio il doppio passaggio: “conferma recesso”
Dopo la compilazione della dichiarazione online, il sistema deve prevedere una funzione di conferma, indicata chiaramente come “conferma recesso” o formula equivalente inequivocabile.
Solo dopo questa attivazione il recesso viene trasmesso al venditore.
Questo meccanismo riduce contestazioni su invii accidentali o incompleti.
5. Conferma su supporto durevole: cosa significa in pratica?
Una volta ricevuta la dichiarazione, il professionista deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole (tipicamente via e-mail), che contenga:
- il contenuto della dichiarazione;
- data e ora della trasmissione.
Il recesso si considera esercitato nei termini se la dichiarazione è stata inviata prima della scadenza del periodo previsto e non al momento della conferma di recesso del Venditore.
6. Chi è coinvolto?
L’obbligo riguarda i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online con consumatori.
Rientrano quindi:
- vendita di beni tramite e-commerce;
- vendita di corsi online tramite piattaforma;
- servizi digitali;
- abbonamenti;
- membership;
- piattaforme che operano in B2C.
Non riguarda i contratti conclusi offline né i rapporti esclusivamente B2B.
7. Cosa devono fare le imprese prima del 19 giugno 2026?
In concreto sarà necessario:
1. Verificare se il sito o la piattaforma consente già un recesso online conforme.
2. Coordinare sviluppatore e consulente legale.
3. Allineare:
- Condizioni Generali di Vendita,
- informative precontrattuali,
- flussi automatici di e-mail.
4. Testare il funzionamento effettivo del processo.
Il rischio, in caso di inadempimento, non è solo sanzionatorio: una procedura non conforme può incidere sulla gestione dei termini di recesso e generare contenzioso.
8. Una norma tecnica che incide sulla compliance digitale
L’art. 54-bis del codice del consumo segna un passaggio importante: il diritto di recesso non è più solo una previsione contrattuale, ma deve essere tecnicamente implementato nell’architettura del sito.
Per questo motivo, l’adeguamento non è soltanto documentale, ma richiede una verifica concreta dell’interfaccia e dell’esperienza utente.
Rimane sempre e comunque valido il recesso esercitato dal consumatore con altre modalità, perché questa nuova funzione è stata introdotta per agevolare il consumatore e consentirgli di esercitare il diritto di recesso con un paio di click, ovvero con la stessa facilità con la quale ha concluso il contratto online.
Avv. Frida Del Din
Articolo scritto col supporto strumentale di AI



Cavolo, questa cosa e’ pallosa come la scritta “in lista AGICOM”.
Per il consumatore è senz’altro una grande comodità