Dal 2 aprile 2023 è entrata in vigore una nuova legge, il D. lgs. 26/2023, che ha recepito la meglio conosciuta “Direttiva Omnibus” che ha l’obiettivo di meglio tutelare i consumatori, arricchendo il Codice del Consumo di molte novità per chi vende online. Vediamone alcune.
A chi sono rivolte le nuove norme
Le norme in recepimento della Direttiva Omnibus sono rivolte a soggetti che svolgono la propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, anche mediante l’uso di piattaforme online di commercio elettronico.
Per intenderci, le nuove norme si applicano in generale a tutti i contratti conclusi con i consumatori al di fuori dei locali commerciali o a distanza e, in particolar modo a chi vende online prodotti o servizi.
Quindi se vendi prodotti, servizi o consulenze online questo articolo fa per te.
Obblighi informativi
Il Codice del consumo già prevedeva tutta una serie di obblighi informativi precontrattuali per i professionisti nei confronti dei consumatori, finalizzati a fornire tutte le caratteristiche dei prodotti e per chiarire le modalità di acquisto in modo trasparente chiaro e facilmente comprensibile. Il motivo è semplice: occorre il più possibile ridurre il GAP esistente tra la possibilità di toccare con mano i beni o sperimentare il contesto fisico e soggettivo nel quale i servizi saranno erogati rispetto all’acquisto a distanza.
Agli obblighi informativi già vigenti, se ne sono aggiunti alcuni come ad esempio:
- oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformita’ per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili;
- se applicabile, la funzionalita’ dei beni con elementidigitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese lemisure applicabili di protezione tecnica;
- qualsiasi compatibilita’ e interoperabilita’ pertinente deibeni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizidigitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci sipuo’ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
Quindi per chi fornisce contenuti o servizi digitali, incombono maggiori oneri informativi che rendano il consumatore più consapevole prima di decidere di acquistare.
Le recensioni
Stretta anche sull’uso delle recensioni, con l’obiettivo di placare l’uso di recensioni false o reticenti.
Il Professionista che fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori dei prodotti o dei servizi dovrà indicare SE e in che MODO queste sono state verificate, ovvero garantisca che provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato il prodotto o usufruito del servizio.
Omettere queste informazioni implica un’omissione ingannevole ai sensi dell’art. 22 del codice del consumo; quindi se il professionista vuole avvalersi delle recensioni, fornendone l’accesso al consumatore, dovrà arricchire la recensione (ad esempio riportata sul proprio sito web) con informazioni che, per quanto sintetiche, indichino se e come la stessa è stata accuratamente verificata o meno.
Sono considerate pratiche commerciali ingannevoli indicare che le recensioni sono provenienti da consumatori che hanno acquistato i prodotti o utilizzato i servizi senza aver adottato misure ragionevoli o proporzionate per verificare che siano effettivamente genuine.
E’ una pratica commerciale ingannevole anche incaricare altra azienda o persona di inviare recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o apprezzamenti sui social media, al fine di promuovere prodotti.
Annunci di riduzione del prezzo
Qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo deve necessariamente indicare qual’era il prezzo precedentemente applicato allo stesso prodotto o servizio, prima della riduzione del prezzo stesso. Per prezzo precedente, dice la norma, si intende il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti alla riduzione del prezzo. Fanno eccezione i prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, è necessario indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, salvo non si tratti di “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento del prezzo.
Queste regole si applicano anche alle vendite straordinarie, mentre non si applica alle vendite sottocosto.
Perciò attenzione soprattutto alle campagne di lancio o alle offerte speciali periodiche!
Questa novità, e solo questa, entrerà in vigore a partire dal 2 luglio 2023.
Clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono clausole contrattuali che, malgrado la buona fede, sbilanciano l’equilibrio a favore di chi le ha predisposte e a scapito di chi si trova ad accettarle senza poterle negoziare. Ad esempio è vessatoria (salvo prova contraria) una clausola che limiti la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista.
I contratti per adesione (o condizioni generali di vendita o di servizio), infatti, sono contratti predisposti dal venditore, nei confronti dei quali il consumatore può solo accettare o rifiutare, senza poter in alcun modo intervenire chiedendo modifiche o integrazioni.
Il codice del consumo contiene un lungo elenco di clausole che sono considerate vessatorie fino a prova contraria.
Inserire queste clausole può comportare sanzioni molto salate, con un massimo che può arrivare al 4% del fatturato annuo del professionista.
Diritto di recesso
Cambiano anche alcuni aspetti del diritto di recesso per i consumatori. Il diritto di recesso (anche chiamato diritto di ripensamento) è normalmente esercitabile dal consumatore nel termine di 14 giorni.
Per alcuni tipi di contratto il termine si eleva a 30 giorni. Infatti:” ll periodo di recesso di quattordici giorni …. e’ prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva“
Anche alcuni casi di esclusione del diritto di recesso sono stati ritoccati:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione e’ iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perdera’ il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista
In questo caso si fa una distinzione tra i contratti a titolo oneroso rispetto a quelli a titolo gratuito.
b) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere cosi’ il proprio diritto di recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7.
L’eccezione al diritto di recesso in esame sconta maggiori oneri a carico del Professionista per escludere validamente il diritto do recesso del consumatore per i contratti di fornitura di contenuto digitale su supporto non materiale.
Sanzioni
Le sanzioni sono state notevolmente inasprite, prevedendo un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 10.000.000,00 per le pratiche commerciali scorrette. Nei casi più gravi la sanzione non può essere inferiore ad € 50.000,00 (in caso di prodotti che portano pericolo alla salute o sicurezza del consumatore, senza adeguata informativa o nel caso di pratiche commerciali indirizzate a bambini o adolescenti che possano minacciare la loro sicurezza).
Conclusioni
Queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla c.d. direttiva omnibus.
Citarle tutte sarebbe molto complesso in un solo articolo di blog.
Di certo la regolamentazione del commercio elettronico si fa sempre più complessa e dettagliata e richiede un’attenzione sempre più scrupolosa anche in relazione alle sanzioni che si sono notevolmente inasprite.
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