LEONI DA TASTIERA: QUALI SONO I LIMITI DI LEGGE?


Negli ultimi tempi sono in preoccupante aumento i c.d. Leoni da Tastiera, vale a dire persone che, probabilmente sentendosi al sicuro dietro ad uno schermo, scrivono tutto ciò che passa loro nella mente, senza filtri e senza pensare, probabilmente credendo di poterla fare franca.

Tra questi Leoni da tastiera vi è, poi, una sotto categoria come gli “Haters” che sono proprio, traducendo letteralmente, “Odiatori” di un personaggio o di più personaggi resi popolari dai social Network, in particolare Twitter, Instagram e YouTube.

Chi decide di aprire un profilo social sa bene che, prima o poi, un Hater arriverà a sfoggiare tutto il suo disprezzo e il suo disappunto per chi, lo si creda o meno, investe tanto tempo per riuscire ad offrire contenuti di qualità completamente gratuiti in rete.

Ma, al di là del dato attuale, siamo proprio sicuri che le offese scritte online non portino alcuna conseguenza?

Tutt’altro! E i Tribunali si stanno occupando sempre più spesso di decidere su casi come questi, che sono regolati da norme pensate in tutt’altro contesto ma che possono abbracciare, attraverso l’interpretazione analogica, fattispecie più tecnologiche come quella che stiamo esaminando.

Offendere qualcuno può comportare due tipi di conseguenze: la diffamazione o l’ingiuria.

La diffamazione implica che l’offesa sia comunicata a più persone in assenza del diretto interessato; questa ipotesi è quella più grave perché l’assenza dell’interessato è una circostanza che impedisce che la persona colpita possa difendersi e neutralizzare l’offesa contestualmente alla sua messa in atto.

Nel caso in cui, invece, l’interessato sia presente, si configura l’ipotesi di ingiuria che, dal 2016, è una fattispecie che è stata depenalizzata, ma comunque rimane un illecito civile che può portare alla condanna al risarcimento dei danni e ad una multa da € 200,00 ad € 12.000,00.

Peraltro il fatto di scrivere un messaggio offensivo su una piattaforma social, comporta anche l’applicazione dell’aggravante dell’utilizzo del mezzo della pubblicità, perché il messaggio può essere letto da un numero indeterminato di persone.

Quindi in quali casi l’offesa può dare luogo ad una responsabilità, civile o penale?

Innanzitutto deve trattarsi di un atto che offende l’onore e il decoro di una persona, in qualsiasi forma questo sia realizzato.

Tale condotta risulta, però, lecita nei limiti in cui sia effettuata nell’esercizio di un diritto, come quello di cronaca, di critica o di satira, che sono espressione del più ampio diritto di manifestare il proprio pensiero, previsto dalla Costituzione.

Quindi se il diritto di critica è costituzionalmente tutelato, occorre capire qual’è la linea di confine tra l’esercizio di questo diritto e l’offesa vera e propria, che comporta una sanzione.

La linea di confine non si determina in modo scientifico, ma solo analizzando le circostanze concrete, tenendo conto di alcuni elementi.

L’offesa è, quindi, tollerata purché ricorrano tutti i seguenti presupposti: verità, continenza e pertinenza.

Quindi il fatto ascritto, anche se offensivo, deve essere vero in senso oggettivo: cioè occorre che l’autore abbia la certezza della verità inconfutabile del fatto per poterlo riportare senza avere conseguenze.

Se il fatto è vero, occorre per anche riportarlo entro canoni di continenza, quindi senza esagerare, senza arricchire il fatto di elementi aggiuntivi ulteriori, limitandosi semplicemente a riportare ciò che, come abbiamo detto, corrisponde a verità, assieme al proprio punto di vista.

Infine il fatto deve avere una certa pertinenza con il contesto in cui l’atto offensivo è comunicato. Se si tratta di un fatto vero, esposto nei limiti della continenza ma espresso in un contesto in cui tale esternazione sia del tutto fuori luogo in relazione all’ambiente o la discussione in essere, la scriminante del diritto di critica non opera, rendendo la condotta illecita.

Quindi prima di scrivere qualcosa sui social, che potrebbe integrare un illecito, è bene pensarci bene ed esporre i propri pensieri argomentandoli con cura e senza scivolare in espressioni che hanno solo lo scopo di offendere e colpire la reputazione del destinatario.

E lo stesso vale anche per tutti coloro che, commentando un post offensivo, aggiungano un’ulteriore carica offensiva, espandendo il danno alla reputazione del destinatario delle offese.

Quindi la risposta alla domanda se un certo commento postato sui social integri, o meno, un’ipotesi di reato, può essere data sempre e solo se calata nel contesto specifico, una volta valutati tutti gli elementi, anche di contorno, della vicenda che ha scaturito il messaggio offensivo.

Personalmente credo che ci siano delle regole di buon senso che si possono seguire per esprimere liberamente il proprio pensiero senza cadere nell’offesa.

Una tra queste è senz’altro quella di parlare del FATTO e non della PERSONA.

Per fare un esempio, un conto è scrivere una recensione online su un ristornate nel quale siamo stati e dove non ci siamo trovati bene, argomentando ciò che non ha funzionato ed affermando che non ci torneremo più; un altro conto è quello di accusare il gestore del ristorante, additandolo come un “imbroglione” o “disonesto”.

Se, invece, l’unica finalità perseguita dall’autore del post o del commento è quella di offendere la reputazione del destinatario, magari prendendo spunto da un fatto non vero, non accertato o frutto di una propria presupposizione, il diritto di manifestare il proprio pensiero soccombe di fronte al diritto del destinatario di preservare il proprio onore e decoro.

Ecco, quindi, che anche e soprattutto quando scriviamo online è bene tenere a mente che stiamo esponendo un nostro pensiero, nero su bianco, in una piazza virtuale, ad un numero indeterminato di persone e che il contenuto, il modo e il contesto in cui esprimiamo questo nostro pensiero possono fare un’enorme differenza tra una condotta lecita ed una condotta illecita.

VUOI SAPERE COME COMPORTARTI QUANDO QUALCUNO TI OFFENDE ONLINE?

SCARICA LA GUIDA PRATICA CHE TI SPIEGA PASSO DOPO PASSO COSA FARE E CHE CONTIENE ANCHE UN TEMPLATE GIA’ PRONTO PER SCRIVERE UN’E-MAIL EFFICACE ALL’AUTORE DELL’ILLECITO!

La lettera firmata da un avvocato

 



Leggi tutto

Altri articoli che ti possono interessare:

Lascia un commento

STUDIO LEGALE AVV. FRIDA DEL DIN - PIAZZA XX SETTEMBRE, 28 - 30033 NOALE (VE)

E-MAIL: FRIDA@LEGALEDIGITALE.COM
TEL: 0423563533
P. IVA 04404090260

CREDITI

Progetto grafico: Daniela De Martino

Fotografie: Silvia Pasquetto

Realizzazione sito web: A Cup of Web