Siti web accessibili: cosa cambia dal 28 giugno 2025


L’accessibilità nei siti web rappresenta un principio fondamentale volto a garantire che tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, cognitive o sensoriali, possano navigare, comprendere e interagire con i contenuti online. 

Questo concetto assume un’importanza fondamentale, poiché promuove l’inclusione digitale e permette a chiunque, comprese le persone con disabilità, di beneficiare delle informazioni e dei servizi offerti attraverso Internet. 

L’accessibilità richiede l’adozione di standard e pratiche progettuali che rendano i siti web fruibili da una vasta gamma di utenti, migliorando così l’esperienza utente per tutti e favorendo una società più equa e inclusiva.

Vediamo allora come la legge intende raggiungere questi obiettivi e cosa devono fare i gestori di siti web.

Direttiva EAA e D. Lgs. 82/2022

La direttiva (UE) 2019/882 (detta anche EAA) e il Decreto Legislativo 82/2022 (che ha recepito in Italia la direttiva EAA) sono le norme di riferimento che contengono gli obblighi di adeguamento in materia di accessibilità che entreranno in vigore il 28 giugno 2025.

Entro questa data, quindi, un’estesa platea di operatori dell’online sarà tenuta a adeguarsi ai requisiti necessari per garantire che i loro siti web siano accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. 

In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa prevede questa normativa.

Ambito di applicazione: quali siti web sono interessati?

Le norme sull’accessibilità sono applicabili, tra le altre cose, anche e soprattutto ai servizi e prodotti forniti ai consumatori attraverso i siti web.

Infatti, la legge prevede, tra i soggetti obbligati, i servizi di commercio elettronico che sono definiti dalla legge stessa come: “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”.

Di conseguenza, i fornitori di servizi e prodotti online devono assicurarsi che i loro siti web rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti, garantendo che ogni individuo, comprese le persone con disabilità, possa accedere senza barriere alle informazioni e ai servizi offerti online. 

Esenzioni

La legge esclude dagli obblighi di adeguamento i seguenti contenuti:

  • media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025.
  • formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025.
  • carte e servizi di cartografia online, con la precisazione che per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali devono essere fornite in modalità digitale accessibile.
  • contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo.
  • contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi e non aggiornati dopo il 28 giugno 2025.

Per quanto riguarda le microimprese, è prevista una disciplina particolare.

Per microimpresa si intende un’impresa che occupa meno di dieci dipendenti e con un fatturato inferiore a due milioni di euro. Le microimprese che forniscono servizi sono escluse dagli obblighi di accessibilità.

Invece le microimprese che trattano prodotti sono soggette agli obblighi di accessibilità, ma sono esentate dall’obbligo di documentare la valutazione in ordine alla modifica sostanziale o all’onere sproporzionato di cui a breve si dirà.

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Quali sono gli obblighi di accessibilità per i siti web (dal 28 giugno 2025)

I servizi forniti attraverso i siti web devono essere conformi ai requisiti di accessibilità specificati nelle sezioni III e IV dell’allegato I del D. lgs 82/2022. In particolare, occorre:

  • Garantire l’accessibilità degli eventuali prodotti utilizzati per la fornitura del servizio (ad esempio un e-book reader che serve per scaricare libri digitali da leggere su dispositivo).
  • Fornire informazioni sul funzionamento del servizio (informazioni chiare e con linguaggio semplice).
  • Rendere i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati, tra cui le applicazioni mobili, accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
  • Se disponibili, che i servizi di assistenza forniscano informazioni e siano compatibili con le tecnologie assistive (pensiamo ai dispositivi elettronici che supportano le persone con disabilità).
  • Fornire le informazioni riguardanti l’accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti.
  • Garantire l’accessibilità della funzionalità per l’identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio.
  • Fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

I fornitori di servizi (e quindi i siti web) dovranno predisporre e mettere a disposizione del pubblico, in formato accessibile alle persone con disabilità (in forma scritta e orale), informazioni che indicano come i loro siti web soddisfano i requisiti di accessibilità.

Il ruolo delle WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Per sapere quali interventi è opportuno fare sui siti web, oltre alle indicazioni fornite dall’allegato del D.lgs 82/2022 ci si riporta ai requisiti di accessibilità degli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale, come le WCAG 2.1.

Le WCAG definiscono criteri di accesso verificabili per rendere i contenuti web più accessibili a persone con diverse disabilità, basandosi su quattro principi fondamentali: 

  • Percepibile
  • Utilizzabile
  • Comprensibile 
  • Robusto.

Modifica sostanziale e onere sproporzionato

I soggetti obbligati, tuttavia, non sono chiamati a realizzare tutte le misure possibili e prevedibili per perseguire gli obiettivi della legge.

Al sacrosanto diritto delle persone con disabilità di avere pari accesso rispetto a quelle senza disabilità è controbilanciato il diritto della parte obbligata di non dover affrontare oneri troppo gravosi per l’adeguamento.

Per quanto riguarda la modifica sostanziale, il decreto legislativo 82/2022 afferma che i requisiti di accessibilità di cui all’articolo 3 si applicano solo nella misura in cui la conformità non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura

Da questa affermazione si deduce che una modifica sostanziale è un cambiamento che altererebbe in modo fondamentale le caratteristiche essenziali o la natura stessa del prodotto o servizio. 

Il concetto di onere sproporzionato riguarda, invece, una valutazione squisitamente economica, che rileva una sproporzione nel rapporto tra i costi per l’adeguamento e i costi totali del prodotto o della fornitura del servizio, come definito nell’Allegato V del D. lgs. 82/2022.

In sintesi:

  • La modifica sostanziale si riferisce a un cambiamento che altererebbe in modo significativo la natura di un prodotto o servizio.
  • L’onere sproporzionato è un costo organizzativo o finanziario eccessivo che potrebbe compromettere la capacità di un soggetto di fornire un servizio o pubblicare informazioni, tenendo conto dei benefici per i cittadini con disabilità. 

A coloro che intendano avvalersi di queste forme di attenuazione degli obblighi, è richiesta una valutazione documentata dei criteri e dei presupposti della mancata adozione di misure che rientrano nell’ambito della modifica sostanziale e/o dell’onere sproporzionato, con eccezione delle microimprese che trattano prodotti. 

Sanzioni

L’operatore economico che contravviene alle disposizioni relative ai requisiti di accessibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, suscettibile di aumento in caso di mancata ottemperanza degli obblighi di accessibilità imposti dalle autorità preposte, qualora rilevino problemi di accessibilità.

I controlli vengono effettuati sui siti web direttamente dall’Autorità o anche su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Cosa fare adesso?

Lo studio è a disposizione per le seguenti necessità

  • Consulenza sulla sussistenza o meno dell’obbligo
  • Consulenza sulla determinazione degli adempimenti e assistenza nella loro implementazione
  • Redazione della dichiarazione di accessibilità
  • Valutazione documentata della sussistenza della modifica sostanziale o dell’onere sproporzionato
  • Gestione dei reclami e controversie in materia di accessibilità
  • Consulenza e difesa in procedimenti sanzionatori

Contenuto scritto con l’ausilio strumentale di IA


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